Le date di consegna e i termini di consegna indicati dal fornitore in un'offerta o in una conferma d'ordine sono indicati al meglio delle sue conoscenze e sulla base delle informazioni a sua disposizione, sempre a condizione che i suoi partner consegnino tempestivamente al fornitore stesso.
Il termine di consegna decorre dalla trasmissione della conferma di accettazione al partner contrattuale; il termine di consegna non decorre se il partner contrattuale deve ancora adempiere o creare documenti, approvazioni, campioni o altri prerequisiti in anticipo, nonché il pagamento di un eventuale acconto. Se il fornitore deve soddisfare determinati requisiti, come l'ottenimento di permessi, autorizzazioni o consensi da parte di autorità o privati, il termine non inizierà a decorrere finché non saranno soddisfatti i relativi requisiti.
Il termine di consegna sarà sospeso in caso di scioperi, serrate, disastri naturali, mobilitazioni, guerre, sommosse, epidemie, pandemie, incidenti e malattie, significative interruzioni operative, controversie di lavoro, consegne ritardate o difettose, misure ufficiali, in altri casi di forza maggiore e in tutti gli altri casi per i quali il Fornitore non è responsabile, indipendentemente dal fatto che tali eventi o fatti si verifichino presso il Fornitore stesso o presso un partner del Fornitore o un suo partner nella catena di fornitura.
Se la consegna viene ritardata di oltre 60 giorni a causa di uno dei casi sopra descritti o se la consegna diventa impossibile, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto.
In caso di ritardo da parte del fornitore senza l'esistenza di uno dei motivi/casi sopra citati, il partner contrattuale può recedere dal contratto dopo la scadenza di un termine di tolleranza ragionevole da lui stabilito, che deve essere di almeno 30 giorni e deve essere accompagnato da una notifica che il partner contrattuale rifiuterà l'esecuzione dopo la scadenza del termine di tolleranza, se la merce non è stata segnalata come pronta per la spedizione entro la scadenza del termine di tolleranza. Il termine di tolleranza decorre dal ricevimento da parte del fornitore della comunicazione scritta della controparte.
Il partner contrattuale non ha diritto al risarcimento dei danni (in particolare non per i danni conseguenti o il mancato guadagno) dovuti al ritardo o all'annullamento di una consegna, indipendentemente dal motivo.
Le consegne parziali sono sempre ammesse e non necessitano di un'autorizzazione o di una notifica preventiva al partner contrattuale.